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Regio decreto 4758/1887

Art. 23 — Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagn…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/23parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 23. Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

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