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Regio decreto 1103/1882

Art. 92 — Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia, anziche' ess…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/92parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 92. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia, anziche' essere pagate dal cancelliere, com'e' stabilito negli articoli 152 e 153 della tariffa penale, sono pagate dall'ufficio postale.

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