Regio decreto 1103/1882
Art. 92 — Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia, anziche' ess…
Art. 92. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia, anziche' essere pagate dal cancelliere, com'e' stabilito negli articoli 152 e 153 della tariffa penale, sono pagate dall'ufficio postale.
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