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Regio decreto 1103/1882

Art. 93 — L'ufficio postale che a' termini dell'articolo precedente avra' eseguiti pagamenti per spese di giustizia, ve…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/93parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 93. L'ufficio postale che a' termini dell'articolo precedente avra' eseguiti pagamenti per spese di giustizia, versa come danaro i mandati quitanzati, colle stesse norme che dall'articolo 465 e seguenti del regolamento generale di Contabilita' sono prescritte per i ricevitori del registro.

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