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Regio decreto 1103/1882

Art. 91 — Ciascun cancelliere deve trasmettere nei primi cinque giorni di ogni mese alla Direzione generale delle poste…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/91parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 91. Ciascun cancelliere deve trasmettere nei primi cinque giorni di ogni mese alla Direzione generale delle poste, dopo eseguito quanto e' disposto nell'articolo 89, un estratto del proprio conto corrente col locale ufficio di posta, a tutto il mese precedente (Mod. n. 26), affinche' ne sia accertata la corrispondenza coi libri della Direzione generale medesima. All'estratto e' apposto il visto dal pretore nelle Preture, e dal presidente nei Tribunali e nelle Corti, e la trasmissione e' fatta dai cancellieri di Corte direttamente, e dai cancellieri di Tribunale e di Pretura per mezzo della Regia Procura, la quale, raccolti tutti gli estratti delle cancellerie del circondario, ne fa una trasmissione complessiva. Prima di apporre il visto il pretore od il presidente deve accertarsi che tutte le somme ricevute dai cancellieri ed inscritte nel registro, giusta l'articolo 74, siano state consegnate all'ufficio postale, salva la disposizione dell'articolo 76.

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