Regio decreto 1103/1882
Art. 86 — Le somme pagate debbono essere inscritte dagli uffici di posta a debito delle cancellerie nei libretti di con…
Art. 86. Le somme pagate debbono essere inscritte dagli uffici di posta a debito delle cancellerie nei libretti di conto corrente, dai quali sono prelevate. Se queste somme sono ritirate dai cancellieri, l'inscrizione del pagamento e' fatta ad un tempo sui libretti conservati dagli uffici di posta, e su quelli conservati dai cancellieri medesimi, i quali devono, a tale oggetto, presentarli agli uffici predetti. I pagamenti fatti a terze persone sono inscritti soltanto nei libretti tenuti dagli uffici di posta, salvo ad aggiungerli in quelli dei cancellieri, quando questi li presentino nel tempo e nel modo indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 81.
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