Regio decreto 1103/1882
Art. 85 — Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati dalle autorita' competenti, prelevando le relative somme …
Art. 85. Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati dalle autorita' competenti, prelevando le relative somme dal fondo annotato a credito nel libretto della cancelleria, e ritirandone regolare quitanza in calce all'ordine di pagamento. Questi ordini, debitamente quitanzati, sono ritenuti dagli uffici di posta, per essere trasmessi alla Direzione generale a giustificazione dei pagamenti.
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