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Regio decreto 1103/1882

Art. 85 — Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati dalle autorita' competenti, prelevando le relative somme …

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/85parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 85. Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati dalle autorita' competenti, prelevando le relative somme dal fondo annotato a credito nel libretto della cancelleria, e ritirandone regolare quitanza in calce all'ordine di pagamento. Questi ordini, debitamente quitanzati, sono ritenuti dagli uffici di posta, per essere trasmessi alla Direzione generale a giustificazione dei pagamenti.

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