Regio decreto 1103/1882
Art. 87 — Ogni qualvolta occorrano pagamenti d'urgenza, per somme che eccedano i fondi disponibili nell'ufficio di post…
Art. 87. Ogni qualvolta occorrano pagamenti d'urgenza, per somme che eccedano i fondi disponibili nell'ufficio di posta, le autorita' che li autorizzano possono richiedere per telegrafo, o per lettera, la Direzione postale della provincia di spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo.
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