Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 76
Regio decreto 1103/1882

Art. 76 — Occorrendo di eseguire pagamenti per spese giudiziali e per rimborsi, il cancelliere puo' valersi dei fondi r…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/76parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 76. Occorrendo di eseguire pagamenti per spese giudiziali e per rimborsi, il cancelliere puo' valersi dei fondi ricevuti in deposito in quello stesso giorno in cui deve avvenire il pagamento, anziche' prelevare danaro dalla Cassa di risparmio. Pero' dell'uso fatto delle somme ricevuto deve dare immediata giustificazione al presidente od al pretore e versare di mano in mano ogni eccedenza nell'ufficio postale, secondo le norme stabilite nel precedente articolo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.