Regio decreto 1103/1882
Art. 77 — Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di p…
Art. 77. Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta, che le invia alla Direzione generale. Questa ne cura il cambio in valute nazionali, e ne trasmette l'importo colla fattura del cambio all'ufficio speditore, che lo inscrive nel conto corrente della cancelleria.
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