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Regio decreto 1103/1882

Art. 75 — Tutte le somme ricevute dai cancellieri a' termini dello articolo precedente devono essere da essi consegnate…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/75parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 75. Tutte le somme ricevute dai cancellieri a' termini dello articolo precedente devono essere da essi consegnate nel giorno stesso, od al piu' tardi nel successivo, all'ufficio postale, e quando si tratti di titoli del Debito pubblico alla Cassa dei Depositi e Prestiti, colle norme stabilite dal regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802 (Serie 2ª). Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel visto del presidente o del pretore il relativo libretto o la polizza.

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