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Regio decreto 1103/1882

Art. 27 — Il provvedimento col quale il presidente rimette le parti avanti al Collegio, nel caso previde nell'articolo …

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/27parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 27. Il provvedimento col quale il presidente rimette le parti avanti al Collegio, nel caso previde nell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e' scritto di seguito al verbale compilato per far constare della non seguita conciliazione. Quando le parti non abbiano fatte le comparse conclusionali, le ragioni esposte all'udienza, giusta l'articolo 260 del regolamento generale giudiziario, sono scritte in forma di processo verbale sopra carta filigranata col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882, facendosene menzione nel foglio di udienza. La sentenza e' scritta sopra foglio separato.

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