Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 26
Regio decreto 1103/1882

Art. 26 — Per l'esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo 50 del Codice di procedura civile, chi presenta la istan…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/26parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 26. Per l'esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo 50 del Codice di procedura civile, chi presenta la istanza od il ricorso deve consegnare al cancelliere anche la carta bollata prescritta dalla legge 29 giugno 1882, perche' sia fatta la copia da custodirsi in cancelleria nell'apposito volume o nel fascicolo, quando si debba restituire al producente l'originale istanza o ricorso col provvedimento. E' fatta eccezione per i decreti scritti in fine degli atti di citazione e delle comparse che si restituiscono in originale, senza tenerne copia. Nei casi di cui negli articoli 375, parte seconda, 376, 377,379, 571 e 778 e seguenti del Codice di preceduta civile, e' consegnata al producente copia del ricorso, della nota delle spese e del provvedimento. L'originale e' inserito nell'apposito volume, o nel fascicolo. Gli allegati si restituiscono al producente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.