Regio decreto 1103/1882
Art. 28 — Ogniqualvolta debbasi inscrivere la causa a ruolo, il procuratore presenta al cancelliere la nota redatta in …
Art. 28. Ogniqualvolta debbasi inscrivere la causa a ruolo, il procuratore presenta al cancelliere la nota redatta in carta col bollo prescritto dalla legge del 29 giugno 1882 e con tutte le indicazioni richieste dal registro di cui nell'articolo 35, n. 1. Il cancelliere segna sull'atto esibito la data e il numero della seguita inscrizione, e trattiene la nota fino a causa ultimata. Se la parte che inscrive la causa sia stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, deve inoltre esibire la deliberazione della Commissione.
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