Regio decreto 1103/1882
Art. 20 — Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i quali, giusta l'articolo 5 della legge 29 giugno 1882, ed …
Art. 20. Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i quali, giusta l'articolo 5 della legge 29 giugno 1882, ed a' termini della legge sulle tasse di registro (testo unico) sono soggetti a registrazione formale, il pagamento della tassa e' fatto direttamente all'ufficio di registro dalle parti o dei loro procuratori. A questo effetto, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto soggetto a registrazione, i cancellieri devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro, accompagnandolo con apposito elenco (Mod. n. 1) in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al cancelliere colla firma del ricevitore. I cancellieri di Corte e di Tribunale devono spedire ai procuratori, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza, l'avviso di cui nell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario, invitandoli ad effettuare il pagamento delle tasse di registro direttamente al ricevitore, a norma dell'articolo 86, n. 2, della legge, e nel termine da essa prefisso. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di usciere sono scritti in carta libera. Nelle cause avanti alle Preture la pronunciazione della sentenza costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore, senza bisogno di speciale avviso. Pero' l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo d'usciere, nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza, al procuratore od alla parte, se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel comune in cui ha sede la Pretura. L'avviso e la relativa notificazione sono scritti in carta libera, ed all'usciere e' dovuto il diritto di cui nell'articolo 245 della tariffa civile.
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