Regio decreto 1103/1882
Art. 21 — Per gli atti diversi da sentenza, soggetti a registrazione formale, il cancelliere di Corte, di Tribunale o d…
Art. 21. Per gli atti diversi da sentenza, soggetti a registrazione formale, il cancelliere di Corte, di Tribunale o di Pretura, deve invitare le parti nel momento stesso della compilazione o della sottoscrizione dell'atto, ad eseguire il pagamento della tassa di registro nel termine di legge, e del dato invito fa annotazione a' piedi dell'atto. Il ricevitore eseguisce la registrazione non appena le parti o i loro procuratori la richiedono e facciano il pagamento delle tasse dovute. Il cancelliere, avuta la restituzione dell'originale dell'atto, prende nota, nella colonna 6 del repertorio, della registrazione o dell'articolo inscritto nel campione dal ricevitore. Decorso il termine dalla legge prescritto, il ricevitore cura la riscossione delle tasse e delle sopratasse incorse direttamente dalle parti o dai loro procuratori, a norma degli articoli 86 e 93 della legge di registro. Se nel detto termine non sia stato eseguito il pagamento, il cancelliere, nei cinque giorni successivi, deve ritirare gli originali trasmessi, sui quali il ricevitore appone il suo visto, con indicazione dell'articolo inscritto nel campione, fermo restando quanto e' disposto nel capo I, titolo IV, della legge di registro. Gli originali medesimi sono ripresentati, a richiesta del ricevitore stesso, per essere muniti della nota di registrazione quando le parti effettuano il pagamento. Qualora il cancelliere ommetta di comunicare al ricevitore nel termine stabilito l'atto per la registrazione, e di far notificare ai procuratori od alle parti l'avviso come sopra prescritto, oppure di darlo al momento della compilazione o della sottoscrizione dell'atto, incorre nella responsabilita' di cui negli articoli 73 e 93 della legge di registro. Queste disposizioni non sono applicabili alle sentenze di vendita, la cui registrazione e' sempre fatta a cura del cancelliere. In quelle Preture che hanno sede in localita' dove non vi e' ufficio di registro, le parti, pronunciata la sentenza, possono consegnare l'ammontare dovuto per tassa di registro al cancelliere, affinche' lo trasmetta al ricevitore unitamente alla sentenza. In questo caso il cancelliere segna a margine dell'originale sentenza ed in presenza della parte l'ammontare ricevuto, salvo al ricevitore di procedere verso le parti qualora la somma fosse insufficiente.
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