Regio decreto 1103/1882
Art. 19 — Gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, quando siano della natura di quelli designati n…
Art. 19. Gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, quando siano della natura di quelli designati nell'articolo 24 della legge sulle tasse di bollo, sono fatti in carta libera. Devono essere registrati a debito quelli fra detti atti che sono indicati nella prima parte dell'articolo 5 della stessa legge 29 giugno 1882, quando hanno luogo nei procedimenti civili a patrocinio gratuito o per le Amministrazioni dello Stato. I cancellieri annotano a debito le tasse di bollo nella misura stabilita da quest'ultima legge e quelle di registro per detti atti dovute, e ne promuovono il ricuperamento nei casi prescritti, secondo le disposizioni del titolo II del presente regolamento.
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