Regio decreto 1103/1882
Art. 18 — I verbali di giuramento o di immissione in possesso dei funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, scri…
Art. 18. I verbali di giuramento o di immissione in possesso dei funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, scritti sul registro stabilito dall'articolo 43 del regolamento generale giudiziario, e le copie di essi fatte per uso d'ufficio non sono soggetti a tassa di bollo. Si scrivono in carta libera le proposte dei Consigli notarili, i pareri del Pubblico Ministero e le deliberazioni delle Corti di appello concernenti il personale dei notari, gli atti dalla legge richiesti per la formazione delle piante organiche e per la nomina del personale degli Archivi notarili e quelli necessari per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Archivi stessi. L'inventario degli atti, volumi e suggelli del notaro tramutato fuori del distretto, sospeso, rinunziante, o defunto, e' esente dalla tassa di bollo, a' termini dell'articolo 92 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª).
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