Regio decreto 1103/1882
Art. 108 — Gli esami sono indetti di regola una volta all'anno per ciascun distretto dal primo presidente della Corte di…
Art. 108. Gli esami sono indetti di regola una volta all'anno per ciascun distretto dal primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, comprendendo anche, ove occorra, i posti vacanti nella cancelleria della Corte di cassazione, che abbia sede nella stessa citta'. L'avviso di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel foglio degli annunzi giudiziari delle provincie, e nelle cancellerie del distretto, almeno un mese prima del giorno fissato per gli esami, indicando il numero e le residenze dei posti vacanti. Gli aspiranti presentano la domanda di ammissione all'esame al presidente del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Alla domanda devono essere uniti i documenti prescritti nei numeri 1 all'8 dell'articolo precedente. L'istanza e' dal presidente comunicata al procuratore del Re, il quale, assunte informazioni, esprime il suo parere sull'ammissibilita' dell'aspirante. Il presidente decreta sull'ammissione all'esame.
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