Regio decreto 1103/1882
Art. 109 — L'esame e' scritto, ed ha luogo in due giorni
Art. 109. L'esame e' scritto, ed ha luogo in due giorni. Nel primo giorno versa sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo sulla procedura civile e penale e sull'ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, e non puo' durare piu' di sei ore per ciascun giorno. L'esame e' fatto presso i Tribunali civili e correzionali avanti ad un Comitato composto del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato, che lo presiede, del procuratore del Re o di un sostituto, e del cancelliere, il quale ne e' segretario.
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