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Regio decreto 1103/1882

Art. 107 — Per essere nominato alunno occorre: 1° Avere compiuto l'eta' di anni 18 e non superati i 30; 2° Essere cittad…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/107parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 107. Per essere nominato alunno occorre: 1° Avere compiuto l'eta' di anni 18 e non superati i 30; 2° Essere cittadino del Regno; 3° Essere di sana costituzione fisica; 4° Non essere stato condannato a pene criminali, ne' a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosita', vagabondaggio e mendicita', nonche' per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui e' parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale; 5° Non essere in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura; 6° Non essere in istato d'interdizione od inabilitazione per infermita' di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione; 7° Aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica; 8° Aver dato saggio di buona calligrafia; 9° Aver sostenuto con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sull'aritmetica, sulle nozioni elementari di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario e regolamenti relativi, per la parte concernente il servizio di cancelleria.

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