Regio decreto 2701/1865
Art. 93 — Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennita' che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso…
Art. 93. Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennita' che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle piu' gravi quando si trattasse di reato previsto dal codice penale. Il pubblico ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.
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