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Regio decreto 2701/1865

Art. 94 — Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato …

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Art. 94. Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro usciere che sara' destinato dal presidente della corte o tribunale, e secondo i casi dal pubblico ministero rispettivamente presso questi collegi ovvero dal pretore, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell'articolo 355 del codice penale.

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