Regio decreto 2701/1865
Art. 92 — Quando la corte od il tribunale credera' necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell'udienza, ognu…
Art. 92. Quando la corte od il tribunale credera' necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell'udienza, ognuno di essi ricevera' il dritto accordato dall'articolo precedente, e sara' fatta menzione nella nota delle spese dell'ordine dato dal presidente a tale riguardo.
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