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Regio decreto 2701/1865

Art. 91 — Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l'assistenza alle udienze, quando la durata di q…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/91parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 91. Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l'assistenza alle udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due 1.° presso le corti di cassazione . . . . . . . . L. 2.50 2.° presso le corti d'appello . . . . . . . . . . » 2. » 3.° presso i tribunali correzionali . . . . . . . » 1.50 4.° presso i pretori . . . . . . . . . . . . . . » 1.20 E per ciascun'ora eccedente le due prime la tassa sara' aumentata della meta' con che pero' non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno. Questa tassa sara' divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di piu' giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati ma nella somma fissa sopra stabilita sebbene le singole udienze avessero tutte durato piu' di ore due. Le somme per questo titolo dovute agli uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall'imputato colle altre spese di giustizia.

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