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Regio decreto 2701/1865

Art. 90 — Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/90parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 90. Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato personalmente avviso al pubblico ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque. Le autorita' giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione accio' per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere. Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un'eccedenza di spesa, oltre all'applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

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