Regio decreto 2701/1865
Art. 90 — Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto …
Art. 90. Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato personalmente avviso al pubblico ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque. Le autorita' giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione accio' per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere. Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un'eccedenza di spesa, oltre all'applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.
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