Regio decreto 2701/1865
Art. 8 — Ai testimoni di ogni qualita' e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'artico…
Art. 8. Ai testimoni di ogni qualita' e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sara' dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennita' di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere. A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sara' pur dovuta un'indennita' pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.
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