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Regio decreto 2701/1865

Art. 9 — I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure dritto all'indennita' di una lira per ciascuna …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/9parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 9. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure dritto all'indennita' di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio. Avranno inoltre dritto ad un'indennita' di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennita' verra' loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

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