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Regio decreto 2701/1865

Art. 7 — Tale indennita' pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sara' di centesimi quaranta ogni g…

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Art. 7. Tale indennita' pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sara' di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lire una; e dovra' ridursi alla meta' per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre. Le autorita' giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovra' farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137. I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

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