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Regio decreto 2701/1865

Art. 6 — Non sara' corrisposta alcuna indennita' ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una di…

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Art. 6. Non sara' corrisposta alcuna indennita' ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo. Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno dritto ad indennita', sempreche' l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento. Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potra' ripetere indennita' se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sara' neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

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