Regio decreto 2701/1865
Art. 54 — Per ogni certificato di penalita' spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sara' es…
Art. 54. Per ogni certificato di penalita' spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sara' esatto il dritto portato dallo stato anzidetto. Se la scritturazione del medesimo, a causa delle molteplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccedera' una facciata col dritto d'originale sovradetto sara' pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza. Quest'ultimo dritto non potra' pero' esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sara' maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni. Per lo stesso certificato sara' inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovra' estendersi la ricerca nei registri penali, a causa dell'eta' della persona cui si riferiscono, il dritto di originale di centesimi cinquanta. Passato il terzo anno il dritto sara' dovuto come se fosse un intiero decennio. La tassa di ricerca accennata nei due capoversi che precedono e' dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865 n.° 2644.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.