Regio decreto 2701/1865
Art. 53 — Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformita' del codice di procedura penale e p…
Art. 53. Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformita' del codice di procedura penale e per essere rimessi al pubblico ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d'ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, e' dovuto il dritto apparente dallo stato anzidetto. Questo dritto e' nel novero di quelli di copia.
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