Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 55
Regio decreto 2701/1865

Art. 55 — Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla par…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/55parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 55. Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al visto degli ufficiali del pubblico ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio. Un tale obbligo di registrazione e' comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il visto dovra' essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.