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Regio decreto 2701/1865

Art. 46 — Gli uscieri quando accompagneranno le autorita' giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche a…

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Art. 46. Gli uscieri quando accompagneranno le autorita' giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennita' che sono accordate ai testimoni. Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennita' fissate nell'art. 88.

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