Regio decreto 2701/1865
Art. 45 — Le autorita' giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che av…
Art. 45. Le autorita' giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio. Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza ma a distanza minore di cinque chilometri sara' osservato il prescritto dell'art. 72.
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