Regio decreto 2701/1865
Art. 47 — I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal …
Art. 47. I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865, n.° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del Re, in comunita' distanti dalla loro residenza piu' di quattro chilometri, avranno le stesse indennita' di trasferta e di soggiorno previste dal precedente art. 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta. In queste trasferte non sara' necessario l'intervento ne' dei cancellieri ne' degli uscieri. Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 41 e 43. I procuratori del Re ed i loro sostituiti che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennita' di trasferta sovra indicate coll'aumento del quarto. In queste trasferte non sara' nemmeno necessario l'intervento ne' del segretario ne' dell'usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e delli n.ç 397 e 400 della tariffa civile.
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