Regio decreto 2701/1865
Art. 44 — Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o f…
Art. 44. Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovra' di cio' farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello stato formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche localita' dipendente dalle frazioni medesime.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.