Regio decreto 2701/1865
Art. 37 — Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli pr…
Art. 37. Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacazioni, avranno dritto alle stesse indennita' di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.
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