Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 37
Regio decreto 2701/1865

Art. 37 — Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli pr…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/37parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 37. Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacazioni, avranno dritto alle stesse indennita' di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.