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Regio decreto 2701/1865

Art. 36 — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sill…

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Art. 36. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lire una e centesimi cinquanta. In quanto alla prima pagina sara' dovuto l'intiero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto, ma circa l'ultima non sara' dovuto se la scritturazione non eccedera' le dieci linee.

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