Regio decreto 2701/1865
Art. 38 — In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiam…
Art. 38. In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il giudice istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel n.° 3 dell'art. 20, saranno loro accordate le sole indennita' che spettano ai testimoni. La stessa norma sara' osservata allorche' i medici e chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.
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