Regio decreto 2701/1865
Art. 29 — Per ogni vacazione, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioe': 1.° Ai professor…
Art. 29. Per ogni vacazione, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioe': 1.° Ai professori di chimica ed altre scienze, architetti, ingegneri, notai, liquidatori e ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di 1.ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3. » 2.ª id. . . . . . . . . . . . . . . . . » 2. » 2.° Ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghisti, tipografi, calligrafi, fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'ufficio di liquidatori o ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati, nei luoghi di 1.ª categoria . . . . . . . . . . . . L. 2.50 2.ª id. . . . . . . . . . . . . » 2. » 3.° Agli altri periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di 1.ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.50 2.ª id. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1. » Qualunque pero' sara' il tempo impiegato in una operazione dai periti indicati in quest'articolo, sara' sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacazione per intiero.
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