Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 28
Regio decreto 2701/1865

Art. 28 — Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresi' in ragione del comune dove tengono la loro residenza…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/28parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 28. Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresi' in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'art. 19 ed in quello seguente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.