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Regio decreto 2701/1865

Art. 30 — L'indennita' da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sara' sempre ragguagliata in ragione della loro…

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Art. 30. L'indennita' da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sara' sempre ragguagliata in ragione della loro qualita', e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.

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