Regio decreto 2701/1865
Art. 27 — Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto p…
Art. 27. Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici ed ai chirurghi. Ai flebotomi ed alle levatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei dritti assegnati a questi ultimi. Nel resto sara' ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.
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