Regio decreto 2701/1865
Art. 26 — Allorche' i medici e chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n.…
Art. 26. Allorche' i medici e chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n.° 1 dell'articolo 20, la tassa sara' rilasciata dal presidente della corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l'atto che da' luogo alla tassa. Tanto nell'uno che nell'altro caso dovra' sentirsi il pubblico ministero, il quale coll'esame degli atti dovra' accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunita', e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravvisera' opportune, apponendovi il suo visto, la data e la firma. Lo stesso visto sara' anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno piu' di una vacazione, e quando si saranno chiamati piu' periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).
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