Regio decreto 2701/1865
Art. 25 — Quando per la natura e qualita' delle ferite o percosse od altre lesioni puo' bastare il giudizio di un solo …
Art. 25. Quando per la natura e qualita' delle ferite o percosse od altre lesioni puo' bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorita' giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario. I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorita' giudiziarie.
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