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Regio decreto 2701/1865

Art. 237 — Se il debitore a cui fu notificato l'avviso di pagamento, vorra' far istanza per ottenere una dilazione o l'a…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/237parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 237. Se il debitore a cui fu notificato l'avviso di pagamento, vorra' far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovra' presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel piu' breve termine che gli possa occorrere per provvedervi. Il cancelliere pero' non potra', accettando tale ricorso, sospendere gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilita' con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento. In quest'ultimo caso il sigurta' dovra' presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso. Quando gia' si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, bastera' che il sigurta' si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

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