Regio decreto 2701/1865
Art. 238 — Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovra' essere dal cancelliere trasmesso nel termine…
Art. 238. Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovra' essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del Re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e cio' a spese del debitore instante. Il procuratore generale od il procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constatata solvibilita' del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto. Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indichera' nella nota colla quale fara' restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovra' riferirne al ministero delle finanze che provvedera' sul ricorso presentato, ed in modo definitivo. Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovra' sospendere gli atti esecutivi, anche quando gia' si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.
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