Regio decreto 2701/1865
Art. 236 — Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto d…
Art. 236. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, i cancellieri dovranno fare di cio' speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.
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