Regio decreto 2701/1865
Art. 213 — Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli preceden…
Art. 213. Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai cancellieri per qualsiasi causa variate ne' per aumentarne l'ammontare, ne' per diminuirlo o per correggervi errori occorsi, salve le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale del debito che sia stato legalmente autorizzato. Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto i cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito articolo supplementare con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.
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