Regio decreto 2701/1865
Art. 212 — In fine di ciascuna iscrizione od articolo si dovra' pure indicare il cognome, il nome, la qualita' e residen…
Art. 212. In fine di ciascuna iscrizione od articolo si dovra' pure indicare il cognome, il nome, la qualita' e residenza degli scovritori della contravvenzione per cui e' dovuta la pena pecuniaria per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134.
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